La procedura standardizzata per la redazione del DVR è prevista per le aziende fino a 10 addetti, ma può essere utilizzata anche da aziende fino a 50 addetti con esclusione di quelle che svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, ad agenti cancerogeni e ad amianto. Negli altri casi il DVR deve essere redatto secondo i contenuti del D.Lgs. 81/08 articolo 28 comma 2.
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